Primiero Energia Calore Qualità Commerciale

Qualità commerciale

Standard e indennizzi

In questa sezione sono riportati livelli di qualità per le prestazioni richieste ed eseguite, sia a livello “generale” (riferito al complesso delle prestazioni), sia “specifico” (riferito a singole prestazioni)

Standard e indennizzi di qualità commerciale

Per le forniture di teleriscaldamento e teleraffrescamento, in applicazione delle previsioni dell’Allegato B alla Del.546/2025/R/tlr e s.m.i. (recante la “Regolazione della Qualità Commerciale del servizio di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento” – di seguito “RQCT”) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il Fornitore è tenuto a rispettare i seguenti livelli specifici di qualità commerciale:

Indicatore Standard
specifico
Indennizzo automatico base
Utenti di minori dimensioni*
Indennizzo automatico base
Utenti di medie dimensioni**
Esecuzione di
lavori semplici
Tempo massimo di
15 giorni lavorativi
€ 30,00
€ 70,00
Esecuzione di
lavori complessi
Entro la data
concordata
€ 30,00
€ 70,00
Attivazione della
fornitura
Tempo massimo di
7 giorni lavorativi
€ 30,00
€ 70,00
Riattivazione della fornitura
in seguito a sospensione per morosità
Tempo massimo di
2 giorni feriali
€ 30,00
€ 70,00
Disattivazione della fornitura
su richiesta dell’Utente
Tempo massimo di
5 giorni lavorativi
€ 30,00
€ 70,00
Scollegamento dalla rete
su richiesta dell’Utente
Entro la data
concordata
€ 30,00
€ 70,00
Risposta motivata a reclami scritti
Tempo massimo di
30 giorni solari
€ 30,00
€ 30,00

* Utente con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW.
** Utente con potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW.

Indicatore Standard
generale
Preventivi per l’esecuzione di
lavori semplici
Almeno il 90% dei casi
entro 10 giorni lavorativi
Preventivi per l’esecuzione di
lavori complessi
Almeno il 90% dei casi
entro 30 giorni lavorativi
Fascia di disponibilità per
appuntamenti di 2 ore
Rispetto almeno
nel 90% dei casi
Risposta a richieste scritte
di informazioni
Almeno il 90% dei casi
entro 30 giorni lavorativi

I livelli generali di qualità commerciale sono calcolati sul totale complessivo delle prestazioni richieste al Fornitore.

Indennizzi automatici: gli indennizzi automatici base di cui alla RQCT sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

  • è corrisposto l’indennizzo automatico base se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, entro 45 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione;
  • è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 45 giorni solari ma entro 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione;
  • è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione o, nei casi di lavori complessi o dello scollegamento, oltre i 90 giorni solari dal termine ultimo concordato per l’esecuzione della prestazione.

Il Fornitore è tenuto ad accreditare all’Utente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’Utente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la bolletta deve evidenziare un credito a favore all’Utente, che deve essere detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al richiedente entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al fornitore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico.

Casi di esenzione dall’indennizzo: il fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico nei seguenti casi:

  • qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore, cause imputabili al richiedente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
  • nel caso in cui all’Utente sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
  • in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’Utente perché non contengono le informazioni minime previste dalla regolazione vigente.

L’esercente, nei casi in cui l’utente risulti moroso, sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute.

Dati relativi al grado di rispetto degli standard - Anno 2024

Indicatore Standard specifico GRADO DI RISPETTO STANDARD
(ANNO 2024)
Esecuzione di
lavori semplici
Tempo massimo di
15 giorni lavorativi
100 %
Esecuzione di
lavori complessi
Entro la data
concordata
100 %
Attivazione della
fornitura
Tempo massimo di
7 giorni lavorativi
100 %
Riattivazione della fornitura
in seguito a sospensione per morosità
Tempo massimo di
2 giorni feriali
100 %
Disattivazione della fornitura
su richiesta dell’Utente
Tempo massimo di
5 giorni lavorativi
100 %
Scollegamento dalla rete
su richiesta dell’Utente
Entro la data
concordata
100 %
Risposta motivata a reclami scritti
Tempo massimo di
30 giorni solari
100 %
Indicatore Standard generale GRADO DI RISPETTO STANDARD
(ANNO 2024)
Preventivi per l’esecuzione di
lavori semplici
Almeno il 90% dei casi
entro 10 giorni lavorativi
100 %
Preventivi per l’esecuzione di
lavori complessi
Almeno il 90% dei casi
entro 30 giorni lavorativi
100 %
Fascia di disponibilità per
appuntamenti di 2 ore
Rispetto almeno
nel 90% dei casi
100 %
Risposta a richieste scritte
di informazioni
Almeno il 90% dei casi
entro 30 giorni lavorativi
100 %